Regolamento

Regolamento per gli utenti dell’Archivio del Lavoro

Articolo 1 Accesso.

L'accesso all'archivio e alla biblioteca è libero e gratuito. Possono accedere i cittadini italiani e stranieri. Per accedere è necessario compilare una scheda di consultazione e firmare la propria presenza sul registro.

 

Articolo 2 Richiesta, consegna e consultazione del materiale d'archivio.

Per richiedere la consultazione del materiale d'archivio e della biblioteca lo studioso deve compilare il modulo apposito.

La consultazione avviene nei locali predisposti a tale scopo.

Lo/a studioso/a non può cedere ad altri il materiale archivistico consultato.

I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è vietato alterare l'ordine delle carte all'interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, anche a matita o appoggiarvi fogli. Non è consentito per nessun motivo uscire dalla sala studio portando con sé documenti o libri, sarà il personale dell'archivio a recarsi al tavolo dello studioso che abbia bisogno di specifici chiarimenti.

E' vietato il prestito esterno dei documenti, dei libri e dei periodici conservati negli archivi, nella biblioteca e nell’emeroteca.

Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente dalla sala studio dovrà ricollocare la documentazione nella busta o nella scatola.

Nella sala studio è ammesso l’uso del personal computer. Non è consentito introdurre bevande e cibo in sala studio.

 

Articolo 3 Consultabilità dei documenti d’archivio

La documentazione è liberamente consultabile fatta eccezione per i documenti per i quali il proprietario ha posto come condizione per il deposito la non consultabilità di tutto o di parte delle carte dell'ultimo settantennio (art. 127 c.2, d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio")

Nella consultazione della documentazione lo studioso si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici» (art. 127 c.2, d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").

Il testo del "Codice di deontologia" è a disposizione del pubblico.

 

Articolo 4 Riproduzioni

L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti e dei libri è a discrezione della Direzione, strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio.

Per chiedere l'autorizzazione alla riproduzione del materiale d'archivio lo studioso deve compilare il modulo apposito che consegnerà personalmente.

Non è consentito riprodurre: a) serie di documenti che configurino una raccolta organica b) documenti in cattivo stato di conservazione c) interi libri.

E' consentito riprodurre con macchina fotografica digitale i documenti, previa autorizzazione della Direzione.

I documenti vanno selezionati per la fotocopiatura secondo l’ordine in cui si trovano nel fascicolo e non devono essere rimossi per nessuna ragione.

La riproduzione a scopi commerciali deve essere concordata per tempo con la Direzione secondo le modalità previste all’articolo 5 di questo Regolamento.

 

Articolo 5 Pubblicazione dei documenti, delle immagini e del patrimonio conservato dall’Archivio del Lavoro

Le richieste di pubblicazione vanno indirizzate alla direzione dell’Archivio in carta libera via posta o via mail (direzione@archiviolavoro.it).

La richiesta deve riportare: nome e cognome del richiedente, la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione completa di segnatura, l’indicazione della consistenza o del formato se si tratta di immagini; il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo di rivista, saggio etc.) nome dell'editore.

I documenti o le immagini pubblicate devono essere citate come indicato dalla direzione dell’Archivio al momento della liberatoria per la pubblicazione (scarica norme per citazione) L'utente è tenuto a far pervenire all’Archivio del Lavoro una copia delle pubblicazioni in cui sia stato utilizzato o citato materiale conservato all’Archivio del Lavoro.

Chi trasgredisce le regole dettate dal regolamento potrà essere escluso temporaneamente, o per sempre, dall' accesso in archivio.

 

Direzione Archivio del Lavoro

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